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Statuto Poliedrica
Scritto da Administrator   

 

Articolo 1) – E’ costituita una Associazione Culturale, regolata dagli articoli 36 – 37 – 38 del Codice Civile, denominata “POLIEDRICA”-

Articolo 2) – L’Associazione, che è apolitica e senza scopo di lucro, si propone di:

  • diffondere il messaggio artistico in tutte le sue forme (letteratura, poesia, arti visive, teatro, cinema, artigianato, musica, danza, fotografia, art design,   web design, videomaking, video art, editoria, e di tutte quelle altre forme espressive legate alle varie arti);
  • contribuire allo sviluppo dell’arte sul territorio nazionale;
  • promuovere, organizzare e gestire eventi, incontri, letture, mostre d’arte, convegni, concorsi artistici e letterari, rassegne teatrali, seminari e altri momenti di approfondimento relativi agli scopi dell’associazione;
  •  svolgere visite guidate, laboratori didattici e tutte le altre attività correlate all’organizzazione museale;
  • promuovere la tradizione romagnola in tutte le sue manifestazioni  (lo stampato romagnolo, la ceramica, l’enogastronomia, la poesia dialettale, ecc.);
  •  organizzare e promuovere iniziative rivolte alle scuole di ogni ordine e grado, sia in termini di proposte didattiche agli studenti, sia di corsi di formazione riservati al personale docente
  • promuovere ed organizzare corsi, stage e lezioni inerenti alle arti ed alle professionalità degli associati, aperti a tutta la cittadinanza;
  • ideare e organizzare iniziative e progetti finalizzati alla promozione dei giovani artisti;
  • mantenere un rapporto costante con la Pubblica Amministrazione e con le strutture amministrative periferiche, in merito alle scelte qualificanti le manifestazioni e le attività promosse dall’Associazione, anche per quanto concerne i risvolti di tipo organizzativo e amministrativo connessi a tali manifestazioni e attività;
  • contribuire allo sviluppo e alla diffusione di attività culturali, educative e ricreative connesse e collaterali, purchè di interesse sociale, che i Soci ritenessero di voler attivare. Tale attività comunque intese come mezzo di formazione ed elevazione culturale, sociale, morale e psicofisica dei Soci stessi;
  • utilizzare ogni forma pubblicitaria, promozionale e di sovvenzione inerente alle attività descritte, anche se organizzate da altri Enti ed Istituzioni;
  • provvedere alla migliore tutela dei soci in vista della loro partecipazione alle proprie ed altre attività e manifestazioni, curando in particolare modo i rapporti con gli organizzatori delle manifestazioni e le eventuali ditte abbinanti e/o sponsor;
  • organizzare e gestire impianti ed attrezzature inerenti allo svolgimento dell’attività associativa, nonché ogni altro genere di manifestazioni culturali, ricreative purchè di interesse per i Soci.

Articolo 3) – L’Associazione ha attualmente sede in Forlì; l’eventuale variazione della sede nell’ambito dello stesso comune non comporta modifica statuaria, ma deve essere approvata a maggioranza dall’Assemblea dei Soci.

Articolo 4) – Possono essere Soci dell’Associazione tutti coloro che ne fanno richiesta purchè maggiorenni. L’ammissione a Socio è subordinata a delibera di accettazione dell’Organo Amministrativo a maggioranza dei voti, con decisione inappellabile e senza obbligo di giustificazione, della domanda di ammissione. Tutti i Soci sono tenuti al versamento della quota associativa annuale la cui entità e le cui modalità di pagamento vengono deliberate ogni due anni dall’Organo Amministrativo dell’Associazione; il diritto di voto, elettorato attivo e passivo, spetta a tutti i Soci, purchè in regola con gli adempimenti sociali.

Articolo 5) – L’impegno che ogni Socio assume all’atto dell’iscrizione si intende assunto per la durata dell’anno solare in corso. Ogni Socio si impegna a rispettare eventuali regolamenti dell’Associazione che per essere validi dovranno essere approvati dall’Assemblea dei Soci.

Articolo 6) – La quota associativa per l’anno solare successivo dovrà essere versata entro e non oltre il 31 dicembre dell’anno precedente. Il Socio che non provvederà al pagamento della quota associativa annuale, entro quindici giorni dalla scadenza del 31 dicembre, verrà richiamato all’adempimento con ogni mezzo ritenuto idoneo dall’Assemblea dei Soci. Il ritardo di oltre un mese dalla scadenza legittimerà l’Organo Amministrativo a deliberarne l’esclusione.

Articolo 7) – Il Socio che commetta, entro o fuori dall’Associazione azioni ritenute disonorevoli, o che con la sua condotta costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio, può venire dall’Organo Amministrativo proposto per l’esclusione.

Articolo 8) – L’esercizio sociale corre dal 01/01 al 31/12 di ogni anno. L’Associazione si doterà delle scritture contabili necessarie ai sensi di legge, comprese quelle relative alla contabilità separata di cui all’articolo 109 del D.P.R. 22.12.1996 n.917. Inoltre per ogni esercizio verrà predisposto a cura del Consiglio Direttivo nelle forme richieste dalla Legge, un rendiconto economico e finanziario da sottoporsi all’approvazione dell’Assemblea.

Articolo 9) – Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

  1. a)      dai beni mobili e immobili che sono, o diverranno, di proprietà dell’Associazione;
  1. b)      dai residui di gestione, che potranno anche essere destinati a eventuali fondi di riserva;

L’Associazione amministra il proprio patrimonio, ricavando i mezzi finanziari necessari alla propria attività istituzionale da quote associative, sottoscrizioni, contributi conseguiti nei limiti e nelle forme previste dalla legge, nonché dai proventi risultanti dallo svolgimento di eventuali attività economiche. Gli utili e gli avanzi di gestione, derivanti dalle attività anche economiche, non potranno mai né direttamente né indirettamente essere distribuiti agli iscritti o a soggetti terzi, ma dovranno essere destinati al raggiungimento degli scopi e delle finalità istituzionali dall’Associazione, salvo che la diversa destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. La quota associativa non è in alcun modo trasmissibile, né con atto tra vivi, sia a titolo gratuito che a titolo oneroso, né a causa di morte. La quota associativa non è in alcun modo rivalutabile.

Articolo 10) – Gli organi sociali sono:

  1. a)      L’Assemblea generale dei Soci (ordinaria e straordinaria);
  1. b)      L’Organo Amministrativo (Consiglio Direttivo);
  1. c)       Il Presidente;
  1. d)      Il Collegio dei Sindaci Revisori dei conti se eletto.

Articolo 11) – L’Assemblea generale dei Soci è il massimo organo deliberativo ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. La convocazione dell’Assemblea ordinaria avverrà normalmente almeno una volta ogni anno per l’approvazione, in particolare, del conto consuntivo dell’anno precedente e del bilancio preventivo per l’anno in corso entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio precedente. La convocazione dell’Assemblea straordinaria, oltre che dall’Organo Amministrativo, potrà essere richiesta da un terzo dei Soci, i quali dovranno proporre l’ordine del giorno. In tal caso l’Assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni. L’Assemblea potrà essere convocata con qualsiasi mezzo ritenuto idoneo dall’Associazione, almeno otto giorni prima della data di svolgimento. Della convocazione dovrà essere data notizia con qualunque mezzo che permetta adeguata informativa ai soci anche a mezzo posta. L’avviso di convocazione dovrà indicare il luogo, il giorno e l’ora della riunione e le materie poste all’ordine del giorno. Con lo stesso avviso potrà essere indicata anche la data, l’ora e il luogo dell’eventuale riunione in seconda convocazione. Tra la prima e la seconda convocazione dovrà intercorrere un intervallo di almeno 24 ore. Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dall’Associazione i Soci in regola con il versamento delle quote sociali. Nessun Socio potrà essere rappresentato da altri in Assemblea. Tanto l’Assemblea ordinaria quanto quella straordinaria saranno valide con la presenza della maggioranza dei Soci. Si riterranno altresì validamente costituite in seconda convocazione le Assemblee qualunque sia il numero dei presenti. L’Assemblea ha tutti i poteri non specificatamente affidati ad altri organo dal presente statuto. L’Assemblea nomina altresì, tra i membri dell’organo Amministrativo, il Presidente.

Articolo 12) – L’Organo Amministrativo è composto da un numero di membri inferiore a tre e non superiore a quindici e nel proprio ambito nomina uno o più Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere. Tutti gli incarichi sociali, ivi compresi quello di Presidente e Vicepresidente, sono svolti a titolo gratuito, fatto salvo l’eventuale rimborso di spese sostenute e documentate in ragione dell’Ufficio. Le mansioni di Segretario e di Tesoriere possono essere affidate anche alla medesima persona. L’Organo Amministrativo rimane in carica quattro anni e i suoi membri sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. L’Organo Amministrativo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa non abbia più la possibilità di esprimere una maggioranza qualificata (la metà più uno del numero dei membri). L’Organo Amministrativo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richiedano almeno un quinto dei membri, senza formalità. Sono compiti dell’Organo Amministrativo:

  1. a)      deliberare sull’ammissione dei Soci;
  1. b)      proporre all’Assemblea l’esclusione dei  Soci morosi e dei Soci per indegnità, in conformità a quanto disposto dal presente Statuto;
  1. c)       assumere deliberazioni in merito al comportamento dei Soci in relazione all’attività sociale;
  1. d)      redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea, curare gli affari di ordinaria amministrazione, nonché deliberare le quote associative annuali;
  1. e)      stabilire le date delle Assemblee ordinarie dei Soci da indire almeno una volta all’anno e convocare l’Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga richiesto dai Soci;
  1. f)       redigere eventuali regolamenti per l’attività dell’Associazione;
  1. g)      nominare figure particolari ritenute necessarie per il buon funzionamento dell’Associazione;
  1. h)      adottare tutti gli eventuali provvedimenti disciplinari verso i Soci che si dovessero rendere necessari;
  1. i)        decidere tutte le questioni che interessano l’Associazione.

L’Organo Amministrativo risponde del buon andamento dell’Associazione in base all’articolo 38 del Codice Civile.

Articolo 13) – Il Presidente, per delega dell’Organo Amministrativo, dirige l’Associazione e ne è il rappresentante legale. Il voto del Presidente determina l’approvazione a maggioranza in caso di parità nelle votazioni dell’Organo Amministrativo.

Articolo 14) – Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, oppure in quelle mansioni per le quali venga appositamente delegato. In tal caso le iniziative inerenti la direzione dell’Associazione devono essere prese di comune accordo da tutti i Vicepresidente eletti affinchè abbiano validità.

Articolo 15) – Il Segretario, dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e dell’Organo Amministrativo, redige e conserva i verbali delle riunioni; cura l’amministrazione e si incarica della riscossione delle entrate e della tenuta dei libri sociali e contabili; provvede alla conservazione dei beni dell’Associazione e alla liquidazione delle spese, da pagarsi su mandato dell’Organo Amministrativo. Egli è il responsabile interno a livello amministrativo.

Articolo 16) – L’Assemblea ordinaria, ha facoltà di nomina dei Sindaci Revisori che durano in carica tre anni e comunque fino all’approvazione del bilancio e sono rieleggibili. Il Collegio dei Sindaci Revisori, se eletto, è composto di tre membri effettivi e due supplenti, che possono essere anche Soci. I Sindaci Revisori debbono controllare e rivedere i libri di amministrazione, nonché il rendiconto e il preventivo annuale che essi debbono accompagnare con una relazione illustrativa. I Sindaci Revisori potranno essere invitati a partecipare alle adunanze dell’Organo Amministrativo senza avere voto deliberativo. La funzione si Sindaco Revisore è incompatibile con qualunque altra carica associativa.

Articolo 17) – La durata dell’Associazione è illimitata. L’Associazione non potrà essere sciolta se non in base a deliberazione dell’Assemblea con maggioranza dei 4/5 dei Soci. In caso di scioglimento l’Assemblea delibera con la stessa maggioranza sulla destinazione a finalità di utilità generale del patrimonio residuo. In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio sarà devoluto ad altre associazioni o enti con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n.662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 18) – Per il miglior conseguimento degli scopo statuari l’Associazione potrà concludere accordi economici con persone, enti e società accettando di dare pubblicità ai prodotti di questi e ricevendo in corrispettivo prestazioni adeguate in denaro o cose.

Articolo 19) – Tutte le controversie fra l’Associazione e i Soci e fra i Soci stessi sono sottoposte a un Collegio Arbitrale costituito da tre membri, anche Soci dell’Associazione, di cui due scelti dalle parti interessate e un terzo, che assume la presidenza, nominato dai primi due o in caso di disaccordo dal Sindaco di Forlì. Al collegio sono demandati i più ampi poteri istruttori e decisionali. Esso dovrà pronunciarsi in ogni caso entro 60 giorni. I Provvedimenti disciplinari che possono essere comminati sono quelli previsti dallo Statuto o dall’eventuale regolamento di disciplina, approvato dall’Assemblea dei Soci. La proposta di radiazione di un Socio dell’Associazione deve essere comunicata al Presidente dell’Associazione per la successiva delibera dell’Organo Amministrativo e ratifica da parte dell’Assemblea generale dei Soci. I Soci, con l’accettazione dello statuto, si impegnano alla presente clausola compromissoria.

Articolo 20) – Eventuali modifiche del presente Statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall’Assemblea straordinaria dei Soci e solo se poste all’ordine del giorno; per tali deliberazioni inoltre occorrerà il voto favorevole di almeno i 4/5 dei votanti, i quali rappresentino almeno la metà più uno dei Soci.

Articolo 21) – Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle leggi e decreti che disciplinano le associazioni e gli enti non commerciali.

 

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